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[1]Il personale della giustizia militare, di cui la tabella n. XIV determina il numero, il grado e le classi, e' ripartito in conformita' di quanto e' stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di:
[2]Un avvocato generale militare;
[3]Sostituti avvocati generali militari;
[4]Avvocati fiscali militari;
[5]Sostituti avvocati fiscali militari;
[6]Segretari;
[7]Sostituti segretari;
[8]Sostituti segretari aggiunti;
[9]Istruttori, ufficiali dell'esercito;
[10]Sostituti istruttori, id.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
