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[1]Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:
- a)Personale della giustizia militare;
- b)Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
- c)Professori e maestri civili nelle scuole militari;
- d)Farmacisti militari;
- e)Ragionieri d'artiglieria;
- f)Ragionieri geometri del genio;
- g)Capitecnici d'artiglieria e del genio;
- h)Scrivani locali;
- i)Assistenti locali del genio.
[2]Questi varii personali costituiscono altrettante carriere distinte.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 29 luglio 1883
