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[1]La tabella n. XIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi.
[2]Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
