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Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n. XII determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico, e sono quindi addetti ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli, ai Comandi ed alle Scuole provvisti di cavalli.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
