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Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n. XI determina il numero per ogni grado, sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente, devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
