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[1]La milizia territoriale e' costituita come e' indicato al capo VII.
[2]In tempo di pace non e' chiamata sotto le armi, salvo che temporaneamente per la sua istruzione militare o per ragioni di ordine interno.
[3]In tempo di guerra e' piu' specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa puo' essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.
[4]La chiamata sotto le armi della milizia territoriale dev'essere fatta per decreto Reale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
