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[1]La milizia mobile e' costituita com'e' indicato nel capo VI della presente legge.
[2]In tempo di pace non prende le armi se non temporaneamente per la sua istruzione od eventualmente per ragioni di ordine interno.
[3]In tempo di guerra puo' essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.
[4]La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto Reale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
