Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La milizia mobile e' costituita com'e' indicato nel capo VI della presente legge.

[2]In tempo di pace non prende le armi se non temporaneamente per la sua istruzione od eventualmente per ragioni di ordine interno.

[3]In tempo di guerra puo' essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

[4]La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto Reale.

Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-29;831~art3 · fonte del testo

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