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L'arma di fanteria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:
- a)La fanteria di linea;
- b)I bersaglieri;
- c)Gli alpini;
- d)I distretti;
- e)Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena;
- f)Gli ufficiali delle fortezze.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
