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[1]Il Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria e' il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti le armi predette. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto puo' vantaggiare il servizio delle armi di fanteria e di cavalleria.
[2]Esso e' composto di:
[3]Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);
[4]Tre membri (tenenti generali o maggiori generali);
[5]Un ufficio di segreteria.
Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
