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[1]Il Comitato delle armi d'artiglieria e del genio e' il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti il servizio delle armi d'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto puo' vantaggiare i servizi delle due armi.

[2]Il Comitato di artiglieria e del genio si compone di:

[3]Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

[4]Sette membri (tenenti generali o maggiori generali);

[5]Un ufficio di segreteria.

Testo in vigore dal 7 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-29;831~art16 · fonte del testo

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