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[1]In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti di ufficiali in servizio permanente, il cui numero per ogni arma, o corpo, e per ogni grado e' determinato dalle tabelle annesse alla presente legge. Il numero degli ufficiali per ciascun grado non puo' essere mutato se non per legge speciale; la ripartizione invece per i singoli servizi puo' essere variata dalle leggi di bilancio. ((Per l'arma dei carabinieri Reali il quadro degli ufficiali non e' stabilito dalla presente legge, e viene fissato annualmente dalla legge di bilancio)).
[2]Possono in tempo di pace essere chiamati a prestare temporaneamente servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali in servizio ausiliario ed ufficiali di complemento.
[3]In tempo di guerra possono essere destinati a prestar servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali di riserva.
Testo in vigore dal 29 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
