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[1]Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il piu' lato la gestione della Societa', la quale, a semplice di lui richiesta, avra' l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli credera' opportune, non escluso il preventivo dell'amministrazione e dell'esercizio.
[2]Esso potra' nominare uno o piu' Commissari incaricati di questa sorveglianza.
[3]In caso di discrepanza fra questi Commissari e la Societa', il Ministro dei lavori pubblici sara' chiamato a decidere, salvo il ricorrere, ove del caso, agli arbitri di cui nell'articolo 32.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
