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[1]La Societa' avra' l'obbligo di presentare i conti dell'esercizio e degli approvvigionamenti alla fine di ciascun anno.
[2]I conti relativi alla costruzione delle singole linee, dovranno essere presentati due anni dopo che esse saranno messe in esercizio.
[3]La garanzia stipulata nell'art. 6 non potra' essere applicata, se prima i conti della Compagnia non saranno stati approvati dal Governo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
