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Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate in forza della guarentigia stabilita all'articolo precedente, costituiranno un'anticipazione fruttante l'annuo interesse del 4 per %. Quest'anticipazione verra' rifusa coll'eccedente introito netto sull'annualita' guarentita. Le eccedenze verranno applicate all'estinzione, prima degl'interessi, poscia del capitale.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
