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[1]La guarentigia stipulata dall'articolo 4.° della convenzione in data d'oggi sara' applicata nel modo seguente:
[2]Essa si estendera' a tutto il capitale necessario e realmente sborsato:
[3]1.° Per l'acquisto della linea da Napoli a Salerno;
[4]2.° Per la costruzione delle altre linee concesse alla Societa'; 3.° Per compiere e mettere in esercizio le suddette linee, non che per provvederle del materiale fisso e mobile nei primi tre anni dell'esercizio, a partire dal giorno della completa apertura di ciascuna linea;
[5]4.° Per corrispondere gl'interessi del 5 per cento del capitale, e provvedere alle spese generali d'amministrazione, fino a tanto che l'intiera rete concessa sia posta in esercizio.
[6]L'ammontare delle spese d'amministrazione verra' suddiviso fra le linee in costruzione e quelle in esercizio, proporzionatamente alla lunghezza delle une e delle altre.
[7]Gl'interessi del capitale versato per la costruzione di ciascheduna linea saranno coperti mediante gl'introiti dell'esercizio parziale o totale della stessa linea, in quanto sieno sufficienti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
