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[1]Per tutta la durata della concessione la Societa' dovra' conservare in buono stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse, tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni del servizio, ed esercitarle lodevolmente.
[2]Dovra' inoltre stabilire e conservare in attivita', in una o piu' stazioni principali, le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il suo materiale mobile.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
