Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudizio degli arbitri, nominati come negli articoli precedenti purche' resti fra i limiti loro prefissi dalle parti contendenti, sara' inappellabile.
[2]Torino, il 12 maggio 1861.
[3]Sottoscritti all'originale:
[4]Il Ministro dei lavori pubblici UBALDINO PERUZZI.
[5]Il Ministro delle finanze PIETRO BASTOGI. PAULIN TALABOT.
[6]Il Direttore Capo di Divisioni al Ministero dei lavori pubblici G. MARTINENGO.
[7]Per copia conforme all'originale colle modificazioni, adottato dal Parlamento ed accettate dalla Societa' G. MARTINENGO.
[8]V.° Il Ministro dei lavori pubblici U. PERUZZI.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
