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Quando venga il caso di ricorrere all'arbitramento, la parte che lo avra' domandato notifichera' all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo; e qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, questa nomina sara' fatta dal Presidente della Corte d'appello sedente nella capitale del Regno, sull'istanza della parte piu' diligente, legalmente comunicata all'altra parte, e fra cinque giorni da questa comunicazione.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-21;134~art34 · fonte del testo

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