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[1]La Societa' e' autorizzata a percepire le tariffe portate dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1860 per l'esercizio delle strade ferrate dell'Italia centrale.
[2]La Societa' ed il Governo potranno per ulteriori accordi nei limiti delle tariffe portate dalla tabella suddetta formare delle tariffe definitive allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme per le varie reti di strade ferrate italiane che comunicano fra di loro.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
