Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso previsto dai due articoli 11 e 12, come pure in quello in cui il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.
[2]Se cio' non fosse, esso avra' diritto di far eseguire le riparazioni necessarie a spese della Societa', ovvero di obbligare quest'ultima a provvedervi.
[3]In caso di contestazione o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procedera' nel modo indicato dagli articoli 33 e seguenti.
[4]Le stesse disposizioni si applicheranno quando la Societa' venisse a sciogliersi prima del termine della concessione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
