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[1]Il personale non riassunto dalla Provincia, sara' dimesso e avra' diritto a liquidare la pensione o indennita' ad esso spettante a termini di legge o del regolamento organico del rispettivo Istituto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 17 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
