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[1]Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa, di avere efficacia il rapporto d'impiego costituito fra i detti Istituti ed il proprio personale, il quale viene mantenuto provvisoriamente in servizio fino a che non sia, nei riguardi di esso, provveduto a norma delle disposizioni dei commi successivi.
[2]Le Amministrazioni provinciali di Bologna e di Vercelli sono autorizzate a deliberare le variazioni alle tabelle organiche del personale dipendente, necessarie per l'assunzione dell'attivita' finora svolta dagli Istituti soppressi, contenendo la spesa entro i limiti di quella sostenuta dagli Istituti medesimi per il proprio personale in pianta stabile.
[3]I nuovi posti di organico saranno assegnati, per chiamata e prescindendo dai limiti di eta', al personale in pianta stabile, proveniente dagli Istituti soppressi, in quanto riconosciuto idoneo dall'Amministrazione provinciale e che risulti di aver prestato costantemente ottimo servizio presso la propria istituzione.
[4]L'assegnazione ai nuovi posti di organico, di cui al comma precedente, non potra' comunque produrre alcun miglioramento nella situazione giuridica ed economica del personale, rispetto a quella risultante dagli organici degli Istituti soppressi.
[5]I posti che non potranno essere assegnati a norma del 3° comma saranno conferiti secondo le modalita' rispettivamente previste nei regolamenti organici delle provincie di Bologna e di Vercelli.
[6]A tutti gli effetti, il servizio di ruolo prestato presso gli Istituti dagli impiegati e salariati riassunti dalla Provincia si congiunge con quello successivo alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
