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[1]Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il rapporto d'impiego costituito tra l'Istituto ed il proprio personale, il quale viene mantenuto provvisoriamente in servizio fino a che non sia nei riguardi di esso provveduto a norma delle disposizioni dei commi successivi.
[2]L'Amministrazione provinciale di Treviso e' autorizzata a deliberare le variazioni alle tabelle organiche del personale dipendente, necessarie per l'assunzione dell'attivita' finora svolta dall'Istituto, contenendo la spesa entro i limiti di quella sostenuta dall'Istituto medesimo per il proprio personale in pianta stabile.
[3]I nuovi posti in organico saranno assegnati per chiamata e prescindendo dai limiti di eta', al personale in pianta stabile proveniente dall'Istituto, in quanto riconosciuto idoneo dall'Amministrazione provinciale e che risulti di avere prestato costantemente ottimo servizio presso l'istituzione.
[4]L'assegnazione ai nuovi posti d'organico, di cui al comma precedente, non potra', comunque, produrre alcun miglioramento nella situazione giuridica ed economica del personale rispetto a quella risultante dell'organico dell'istituto soppresso.
[5]I posti che non potranno essere assegnati a norma del terzo comma saranno conferiti secondo le modalita' previste nel regolamento organico della provincia di Treviso.
[6]A tutti gli effetti, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto dagli impiegati e salariati riassunti dalla Provincia si congiunge con quello successivo alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
