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In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 17 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, sulla istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 228 e 234 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sugli stipendi o sulle paghe dei militari del Corpo paniti con la riduzione dello stipendio o paga, e' devoluto al "Fondo di assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza" eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112.

Testo in vigore dal 17 giugno 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-15;367~art2 · fonte del testo

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