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[1]La provincia di Massa e' autorizzata a sovrimporre sui terreni per l'anno 1908 una somma eguale alla meta' del rimborso in L. 310,244.72 fattole dallo Stato, in esecuzione delle leggi 23 gennaio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321.
[2]La somma che sara' in tal modo introitata nonche' quella che rappresenta il residuo debito dello Stato in L. 36,265.30 e che sara' dal medesimo pagata alla Provincia, restera' devoluta a favore della medesima.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
