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Con l'indennita' parlamentare non possono cumularsi assegni o indennita', medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di interesse nazionale, da istituti di credito di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni. Restano, comunque, esclusi dal divieto di cumulo le indennita' e gli assegni derivanti da incarichi accademici, da rapporti di impiego, le indennita' per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

Testo in vigore dal 21 agosto 1948 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1102~art2 · fonte del testo

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