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Le tasse per gli esami di compimento dei corsi complementari sono dovute anche quando le relative prove siano sostenute in sede di esami di compimento di un periodo o di diploma. A tal fine si considera esame di compimento dei corsi complementari quello sostenuto nell'ultimo anno di detti corsi, anche se questi siano distribuiti nei vari periodi in cui ciascuna scuola e' distinta.

Testo in vigore dal 10 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-19;573~art4 · fonte del testo

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