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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA.
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, comprese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facolta' di procedere ad una piu' organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 maggio 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Grandi
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 16 dicembre 2009
