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[1]L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre.
[2]Entro il quinto giorno successivo tutti i membri delle Corti si riuniranno in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.
Testo in vigore dal 14 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
