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Il credito fondiario e' esercitato:
- a)dall'Istituto italiano di credito fondiario in tutto il Regno;
- b)dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Istituto di San Paolo di Torino, dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, dalle Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia nelle provincie in cui dette aziende hanno le loro sedi o dipendenze;
- c)dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie e dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina nelle provincie in cui hanno la propria sede ed in quelle in cui hanno sedi o dipendenze gli enti partecipanti ai rispettivi patrimoni;
- d)dalla Cassa di risparmio di Bologna nelle provincle dell'Emilia e delle Marche;
- e)dal Credito fondiario sardo nelle provincie della Sardegna e nel territorio del Governatorato di Roma;
- f)dalla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia nella provincia di Gorizia e nei Comuni delle provincie di Trieste ed Udine, nei quali la Sezione ha in corso operazioni di mutuo e che saranno accertati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1939 al 7 marzo 1994
