I personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo stesso, e' collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante. Il personale non di ruolo che non sia trasferito e' licenziato con un aumento di cinque anni dell'anzianita' di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennita'. Al personale che chiede di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato.

Testo vigente dal 17 agosto 1948

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1077~art6 · fonte del testo

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