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Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'art. 13 della legge 1 settembre 1940, n. 1337, e' stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-47, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-48, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-49, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-50, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-51, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-52, ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-53 e successivi.

Testo in vigore dal 7 novembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-10-20;1348~art1 · fonte del testo

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