Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1964 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, e' determinata con provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale, sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per l'anno 1965. Il Ministro per le finanze puo' autorizzare il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute. Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1269~art3 · fonte del testo
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