Art. 5
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[1]I fondi occorrenti per la corresponsione della differenza di cui all'art. 3, saranno inscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento, per i quali potra' prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Lantini - Di Revel - Rossoni
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
