Art. 4
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Alle sete ricavate dai bozzoli bianchi di produzione nazionale del raccolto 1939, vendute all'estero, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n, 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica, nazionale per il quinquennio 1937-41.
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
