Art. 3
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[1]Effettuata dai singoli Ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni Ammasso inferiore a quello indicato all'art. 1, l'Ente nazionale serico versera' agli Enti, suddetti la differenza fino ad un massimo di lire una per chilogramma a fresco.
[2]L'Ente medesimo ha facolta' di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli Ammassi per i bozzoli bianchi venduti.
Testo in vigore dal 19 settembre 1939 al 16 dicembre 2009
