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Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidita' e umidita', nonche' in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari. I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti. I prezzi cosi' stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1527~art1 · fonte del testo

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