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In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.

Testo in vigore dal 2 agosto 1965 al 2 giugno 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;913~art1 · fonte del testo

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