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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad elevare con proprio decreto da L. 2.400.000 a L. 3.000.000 lo stanziamento occorrente per l'acquisto, l'ammobiliamento e l'adattamento dell'immobile di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
