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Ogni stampatore e' obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate a stampa, nel quale deve iscrivere, cronologicamente e con numero progressivo in unica serie, gli stampati che escono, anche incompleti, dalla sua officina, esclusi i giornali. Uguale registro deve tenere ciascun editore per tutte le opere di sua edizione. Tale registro dev'essere presentato o inviato alla Procura del Re ogni qualvolta questa lo richieda. Il registro deve essere sempre tenuto a disposizione dei funzionari che il Ministero dell'educazione nazionale incarica della vigilanza sul regolare andamento del servizio relativo al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 21 marzo 1939
