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Spetta al procuratore del Re di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni. Egli e' assistito in questa funzione dal capo della Biblioteca pubblica cui e' assegnata la terza copia. Presso le Procure del Re che hanno sede in citta' diverse da quella in cui trovasi la Biblioteca anzidetta, il capo della Biblioteca stessa puo' essere sostituito da persona idonea, designata dal Ministero dell'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 21 marzo 1939
