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L'obbligo della consegna, anziche' allo stampatore, spetta all'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse, o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. L'editore consegna i tre esemplari d'obbligo alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio legale.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 21 marzo 1939
