Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1932 al 21 marzo 1939. Leggi il testo vigente →
Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i Ministeri, gli Uffici e Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano Enti di diritto pubblico, devono inviare alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fototipiche, degli estratti di esse e di ogni ristampa. Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni sieno, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 21 marzo 1939
