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La consegna delle pubblicazioni da parte dello stampatore o dell'editore, con qualsiasi mezzo eseguita, deve essere fatta, salvo quanto dispone l'articolo 11, in tre pacchi uguali, chiusi con sigillo o piombo e contenenti ciascuno, insieme con l'esemplare delle pubblicazioni che si consegnano, un elenco di esse. Ogni pacco deve recare all'esterno, oltre l'indirizzo della Procura del Re, la dicitura «Esemplari d'obbligo», il nome dello stampatore od editore e l'indicazione dei numeri con i quali le pubblicazioni sono state iscritte nel registro di cui all'articolo 9. Altri due elenchi delle pubblicazioni devono essere rimessi a parte alla Procura del Re.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 21 marzo 1939
