Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

E' data facolta' al Ministro per le finanze, sentite le Amministrazioni interessate, di sottoporre con proprio decreto a particolare vigilanza e a speciale permesso, e anche di vietare, in localita' prossime al confine, i depositi di merci di vietata esportazione, in quantita' superiori ai bisogni del consumo locale, determinato per un periodo di tempo a stabilirsi con il decreto stesso.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;282~art1 · fonte del testo

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