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E' data facolta' al Ministro per le finanze, sentite le Amministrazioni interessate, di sottoporre con proprio decreto a particolare vigilanza e a speciale permesso, e anche di vietare, in localita' prossime al confine, i depositi di merci di vietata esportazione, in quantita' superiori ai bisogni del consumo locale, determinato per un periodo di tempo a stabilirsi con il decreto stesso.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
