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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
- f)a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilita' nella donna, anche se temporanea.
[9]La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e' fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 12 marzo 1942-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - GRANDI - RICCI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 maggio 1942 al 22 dicembre 2008
