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[1]La presente legge entrera' in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[2]E' data facolta' al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare le norme relativo all'acquisto, al concentramento e alla distribuzione del materiale soggetto a denuncia, nonche' tutte le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.
[3]All'emanazione di dette norme il Commissariato provvedera' entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 8 maggio 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Grandi - Di Revel - Bottai - Serena - Ricci
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
