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[1]Sono escluse dall'obbligo di cui al precedente art. 1, nonche' da quello della denuncia di cui all'art. 2, le cancellate facenti parte di immobili:

  • a)riconosciuti di esclusiva proprieta' della Santa Sede, ai sensi degli articoli 13 a 16 del Trattato approvato con legge 27 maggio 1929-VII, n. 810;
  • b)appartenenti a Stati esteri destinati a sede di rappresentanza diplomatica e consolare, o equiparati;
  • c)appartenenti a cittadini stranieri;
  • d)destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato;
  • e)appartenenti allo Stato o ad altri Enti pubblici, per le cancellate appostevi per ragioni di ordine pubblico, incolumita' e sicurezza pubblica o interesse militare, nonche' per la sicurezza di edifici in cui si conservano valori dello Stato.

[2]Il Provveditorato generale dello Stato per gli immobili dello Stato, ed i prefetti per gli immobili degli Enti pubblici, determineranno, sentita l'autorita' militare competente nei casi di interesse militare, se ricorrano gli estremi di cui alla lettera c).

Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-08;408~art4 · fonte del testo

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