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[1]Per le cancellate di notevole pregio artistico o storico ovvero che abbiano carattere monumentale o che siano state gia' riconosciute tali a norma delle vigenti leggi per la tutela del patrimonio artistico, restando fermo l'obbligo della denuncia di cui al precedente art. 2, i proprietari rivolgeranno, entro lo stesso termine prescritto per la denuncia, una domanda motivata ai prefetti delle rispettive Provincie, per l'esclusione dall'obbligo di rimozione di dette cancellate.
[2]Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i prefetti trasmetteranno per la decisione, alle Regie soprintendenze competenti alle antichita' ed all'arte e, nei casi piu' importanti, al Ministero dell'educazione nazionale, le domande di cui al comma precedente.
[3]Per le sole cancellate cui si riferiscono le domande inoltrate dai prefetti alle Soprintendenze od al Ministero dell'educazione nazionale, la rimozione e' sospesa fino alla decisione sulle domande stesse.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
