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[1]Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari hanno l'obbligo di far denuncia, in carta semplice, delle cancellate di cui al precedente art. 1, indicandone le dimensioni (lunghezza complessiva, altezza) al podesta' del Comune competente per territorio.
[2]I podesta' faranno affluire le denuncie all'Ente distribuzione rottami.
[3]Con le denuncie i proprietari sono costituiti depositari, a tutti gli effetti di legge, del materiale denunciato.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
